La Rana Bollita
Ovvero: “Attenzione alla tentazione di tutti i poteri autoritativi (statali o territoriali) di legittimarsi ed autoalimentarsi attraverso l’utilizzo del proprio potere sanzionatorio; la conseguenza più immediata ed evidente, sarà quella di sottrazione di ulteriori spazi alle libertà individuali, costituzionalmente garantite e ad un progressivo, per quanto lento e graduale, revirement verso un autoritarismo strisciante, che potrebbe farci fare la fine della rana bollita di Noam Chomsky”
❝ Immaginate un pentolone pieno d’acqua fredda nel quale nuota tranquillamente una rana. Il fuoco è acceso sotto la pentola, l’acqua si riscalda pian piano. Presto diventa tiepida. La rana la trova piuttosto gradevole e continua a nuotare. La temperatura sale. Adesso l’acqua è calda. Un po’ più di quanto la rana non apprezzi. Si stanca un po’, tuttavia non si spaventa. L’acqua adesso è davvero troppo calda. La rana la trova molto sgradevole, ma si è indebolita, non ha la forza di reagire. Allora sopporta e non fa nulla. Intanto la temperatura sale ancora, fino al momento in cui la rana finisce – semplicemente – morta bollita.
Se la stessa rana fosse stata immersa direttamente nell’acqua a 50° avrebbe dato un forte colpo di zampa, sarebbe balzata subito fuori dal pentolone❞. (Noam Chomsky).
Il principio della rana bollita di Noam Chomsky è la metafora che mi è venuta in mente, leggendo in questi giorni l’articolo postato sul sito www.sistemapenale.it, dal Prof. Carlo Ruga Riva, ordinario di diritto penale presso l’Università degli Studi di Milano – Bicocca (qui il linkdell’articolo: https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/ordinanze-mascherine-regioni-vs-governo#_ftn14).
Si tratta di un’analisi lucida e, per quel che mi pare, scientificamente ineccepibile, della sostanziale disapplicazione del Decreto-Legge n. 19 del 25 marzo 2020.
Come già rilevato in un mio post precedente, a fronte dell’utilizzo discutibile attuato nell’ultimo mese e mezzo dal Presidente del Consiglio dei Ministri del proprio potere di decretazione, il Decreto-Legge in questione ha tentato di fornire una “cornice” più definita all’esercizio di questo potere, stabilendo:
- Un catalogo preciso e inderogabile di materie (ben ventinove) in relazione alle quali può essere esercitato;
- L’obbligo di comunicazione dei provvedimenti emessi dal Capo del Governo al Parlamento, il giorno successivo alla loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
- L’obbligo del Presidente Conte o di un Ministro da lui delegato di riferire, sempre in Parlamento, ogni quindi giorni sull’efficacia delle misure emergenziali adottate.
Lo stesso Decreto-Legge ha anche ridefinito i poteri di ordinanza delle Regioni e dei Sindaci, stabilendo che
- Le Regioni potranno emettere ordinanze contingibili e urgenti sulle ventinove materie indicate nel Decreto, con contenuto più restrittivo rispetto ai provvedimenti statali, solo in via temporanea, in caso di comprovato aggravamento della situazione emergenziale in determinate aree del Paese, in attesa che sul punto intervenga lo Stato;
- I Sindaci, non potranno adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti che si pongano in contrasto con le disposizioni statali o che eccedano i limiti del contenuto delle ordinanze regionali “temporanee”, emesse in attesa che lo Stato prenda provvedimenti sull’aggravamento dell’emergenza sanitaria verificatasi in una determinata area del Paese.
Il Prof. Ruga Riva rileva che il senso del Decreto-Legge del 25 marzo e la finalità che ne hanno determinato la promulgazione, sono stati principalmente di porre un argine al “fiorire” di una serie “di provvedimenti non o mal coordinati, vigenti nello stesso periodo sul territorio nazionale o su parti di esso; provvedimenti spesso non coincidenti, con i quali misure di contenimento più o meno restrittive convivevano disorientando il cittadino”. Insomma, dare maggiori certezze al cittadino sulle regole di stretta osservanza in questo periodo di emergenza e sulle (certe) conseguenze derivanti dall’inottemperanza a queste regole; il minimo che si possa esigere in uno stato di diritto, assistito da una Costituzione come la nostra.
Qual è stato l’effetto di questo Decreto-Legge, ci dice il Prof. Ruga Riva? Nessuno…
“A pochi giorni dalla pubblicazione del d.l. n. 19/2020 molti Presidenti di regione hanno emanato ordinanze, in larga parte riproduttive dei divieti già contenuti in loro precedenti provvedimenti o in DPCM di identico contenuto, ma talora e almeno in parte contenenti nuove misure, non previste dai DPCM, e non esplicitamente riconducibili all’elenco rigido dell’art. 1, co. 2 del d.l. n. 19/2020”.
Vi risparmio l’analisi che l’Autore fa di tre casi esemplificativi di ordinanze contingibili e urgenti emesse dai Presidenti delle Regioni Lombardia, Veneto e Campania e le considerazioni che svolge in relazione alla maggiore o minore legittimità delle stesse.
Preferisco concentrarmi sulle conclusioni cui giunge il Prof. Rugo Riva sull’applicazione del Decreto-Legge che avrebbe dovuto portare maggiore uniformità normativa sull’intero territorio nazionale e, conseguentemente, più certezze per i cittadini:
“Trascorsa una decina di giorni dalla pubblicazione del d.l. n. 19/2020 il tentativo del Governo di contenere il potere di ordinanza regionale non sembra avere dato i frutti sperati.
Fin tanto che il Governo non attiverà i poteri sostitutivi previsti dall’art. 120, co. 2 Cost., la convivenza con il protagonismo dei Presidenti regionali non è destinata a trovare pace
…
Più in generale, la vicenda in commento mostra una tendenza non nuova: qualunque potere prova a legittimarsi e ad autoalimentarsi anche attraverso l’esercizio del potere punitivo, il più plateale agli occhi del pubblico, sia esso penale o (in misura minore) amministrativo, rientri o meno tale potere negli esatti spazi delegati o riconosciuti da altri poteri superiori o concorrenti…
Il rischio concreto, sul piano sanzionatorio, è che ciascun “ente” si prenda una porzione di potere punitivo o approfitti di deleghe altrui per accrescere quello assegnatogli, in una spirale poco rassicurante per gli spazi di libertà individuale, quand’anche in ipotesi funzionale alla tutela del bene della salute pubblica”.
L’Autore, quindi, ci indica la via di una riflessione ineludibile, per chiunque abbia a cuore le libertà fondamentali, costituzionalmente garantite (di movimento, di riunione, di associazione, di impresa etc.) e la loro tutela anche in contesti di emergenza sanitaria e di tutela straordinaria della salute pubblica: attenzione alla tentazione di tutti i poteri autoritativi (statali o territoriali) di legittimarsi ed autoalimentarsi attraverso l’utilizzo del proprio potere sanzionatorio; la conseguenza più immediata ed evidente, sarà quella di sottrazione di ulteriori spazi alle libertà individuali, costituzionalmente garantite e ad un progressivo, per quanto lento e graduale, revirement verso un autoritarismo strisciante, che potrebbe farci fare la fine della rana bollita di Noam Chomsky.